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Pellicola per la sicurezza: Testo unico D.LGS.81/2008

 
 

Pellicola per la sicurezza, le normative attualmente vigenti

Abbiamo estrapolato ed evidenziando dal TESTO UNICO D.LGS.81/2008  alcuni particolari interessanti per la sicurezza vetro. Grazie alle proprietà della pellicola per la sicurezza, nella maggior parte dei casi trasformano un vetro non idoneo in vetro idoneo e in linea con le normative vigenti.

Nel Supplemento Ordinario n. 108/L della Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stato pubblicato Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
Il D.Lgs. 81/2008 denominato “Testo unico sulla sicurezza” è entrato in vigore il 15 maggio 2008, da attuazione all’articolo 1 Legge 03 agosto 2007, n. 123 disciplina il campo della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

1.6 PORTONI
Comma 1.6.11 del Testo Unico (allegato IV): Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c’è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.

1.3 FINESTRE E LUCERNARI
Comma 1.3.6. del Testo Unico (allegato IV): Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramenti segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, ne rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all’ altezza di 1 metro dal pavimento , tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora essi vadano in frantumi.

Comma 1.3.7. del Testo Unico (allegato IV): Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza.

Comma 1.3.8. del Testo Unico (allegato IV): Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l’attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell’edifici ed intorno ad esso.